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Mutuo Azzurro per le ristrutturazioni01-01-2014

Finanziamenti al condominio per eseguire i lavori di manutenzione
 
L'amministratore scappa coi soldi!01-01-2014

Condomini truffati
 
Nuova anagrafe condominiale16-05-2013

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Innovazioni29-01-2013

Art. 1120 Art. 121 del Codice Civile
 
Le maggioranze assembleari12-10-2012

Quanti dobbiamo essere in assemblea per deliberare?
 

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Assemblea (prima parte)
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Le attribuzioni dell'Assemblea condominiale, sono indicate nell'art. 1135 del codice civile;

- l'elezione, la conferma dell'amministratore e la determinazione del suo compenso;

- l'approvazione del preventivo delle spese e la ripartizione tra i condomini;

- l'approvazione del rendiconto annuale;

- l'approvazione delle opere di straordinaria amministrazione;

- le delibere relative alle parti comuni;

- l'autorizzazione all'amministratore ad agire in giudizio;

- le modifiche al regolamento condominiale.

CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea è di solito disposta dall'amministratore; può essere ordinaria  o straordinaria a seconda dei punti da trattare. I requisiti indispensabili per la sua validità sono:

- convocazione di tutti i condomini;

- preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione;

- informazioni sull'ordine del giorno.

L'omessa convocazione anche di un solo condomino conduce all'annullabilità della delibera.

L'onere della prova circa la regolarità della convocazione spetta all'amministratore; l'invio della convocazione tramite lettera raccomandata fornisce la prova.

ORDINE DEL GIORNO

La convocazione deve contenere:

- giorno, luogo e ora della riunione;

- elenco argomenti da trattare.

Sono nulle le delibere adottate per argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

E' facoltà di ogni condomino fare inserire all'ordine del giorno argomenti di interesse generale o personale.

SVOLGIMENTO

Ogni condomino può farsi rappresentare in assemblea da un suo rappresentante (un tecnico, un legale, un famigliare ecc.) tramite una delega. E' possibile che la delega sia conferita all'amministratore.

Per la costituzione dell'assemblea il Codice Civile prevede, in prima convocazione, la presenza di tanti condomini che rappresentino nalmeno i 2/3 del valore dell'intero edificio ed i 2/3 dei partecipanti al condominio.

Per quanto riguarda la seconda convocazione, la legge non richiede una determinata maggioranza per la validità delle sua costituzione, ma solo per le deliberazioni. L'assemblea in seconda convocazione si deve tenere in un giorno successivo a quello della prima.

Se ad assemblea regolarmente costituita, un condomino, senza partecipare al voto, si allontana, l'assemblea resta regolarmente costituita ed il condomino viene considerato assente.

L'assemblea si svolge, di regola, con le seguenti modalità:

1) Nomina di un Presidente, che a sua volta nomina un segretario;

2) il Presidente verifica la regolarità della convocazione e controlla le deleghe;

3) inizia la discussione dei punti all'ordine del giorno;

4) al termine di ogni punto discusso viene trascritto il verbale;

5) finiti i punti all'ordine del giorno si chiude il verbale indicando l'ora.



   


 

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