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GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE24-02-2020

BONUS FACCIATE DETRAZIONE FISCALE 90%
 
CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA29-05-2018

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 11/E DEL 18 MAGGIO 2018
 
Anagrafe Tributaria Detrazioni 50% - 65%18-05-2018

Invio Dati Agenzia Entrate detrazioni fiscali
 
Ripartizione dei balconi aggettanti09-10-2017

oneri di ripartizione
 
Cablaggio Edifici con Fibra Ottica.09-10-2017

Il punto sulla normativa
 

[1] Accesso[1] ANAGRAFE CONDOMINIALE[1] assemblea[1] autorizzazione[1] BONUS FACCIATE 2020[1] Certificazione unica[1] CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA[1] Cetificazione[1] Condomini truffati; amministratore scappa coi soldi;[3] Condominio[1] edifici[1] fibra ottica[1] immissioni; fumo[1] Infiltrazioni d'acqua[1] Innovazioni[1] Legge di StabilitÃÃÃÃà[1] Obbligo Comunicazione Agenzie delle Entrate[1] Regolamento[1] Ripartizione balconi aggettanti[1] Riscaldamento[1] Ritrutturazione; 36%; 50%; mutuo azzurro; Fondo condominiale[1] savini; grattacielo; conti;[1] SPESE[1] Unica[1] vendita; acquirente; venditore; spese condominiali;

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CONDOMINIO
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Lotti 11-12-13 Pedagna Sud

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CONDOMINIO - Venditore e acquirente, come si ripartiscono le spese?


Quello della ripartizione, fra venditore e acquirente di una unità immobiliare, delle spese condominiali relative a lavori di manutenzione o per innovazioni è uno dei problemi più frequenti e la giurisprudenza è intervenuta di frequente con numerose decisioni, a volte neppure univoche, che però non hanno affrontato il problema in maniera completa. Invece, con il suo più recente intervento, la Corte di Cassazione ha rielaborato l'intera casistica, fornendo la corretta soluzione di tutte le ipotesi che possono presentarsi in concreto.

I criteri di ripartizione delle spese condominiali

Da tempo si registrano varie decisioni in merito al problema della ripartizione delle spese condominiali fra il compratore e l'acquirente dell'immobile, ma le sentenze emesse in proposito - oltre a essere in parte in contrasto fra di loro - non esaurivano tutte le ipotesi che si possono presentare in concreto.

A questa situazione sembra avere rimediato finalmente una recente pronunzia della Corte di Cassazione, sent. n. 24654 del 3 dicembre 2010, che ha fatto il punto sull'elaborazione giurisprudenziale in materia e ha ricostruito in maniera organica la disciplina della ripartizione delle spese, affermando che, in caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o per innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sostenerne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea; con la conseguenza che, qualora tali spese siano state deliberate prima della stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne deve rispondere il venditore, anche se tali opere sono state eseguite, totalmente o parzialmente, in epoca successiva; l'acquirente ha però il diritto di rivalersi, nei confronti del proprio dante causa (vale a dire il venditore), per quanto riguarda la somma pagata al condominio per effetto del principio di solidarietà passiva previsto dall'art. 63 disp. att. cod. civ.



 
Lotti 11-12-13 Pedagna Sud - Imola

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