Anno
Articoli 25, pagine 5
Categoria
InizioPrecedente1 2 3 4 5 SuccessivaUltima

Legge di Stabilita' 201604-02-2016

Abolizione TASI proroga 50% e 65% Legge di Stabilita' 2016 in Sintesi
 
Circolare sulla Certificazione Unica 201604-02-2016

Invio per i condomini entro il 07/03/2016
 
CONTI IN DISORDINE, IL GRATTACIELO SI AFFIDA AGLI AVVOCATI26-01-2015

CONTRO L'AMMINISTRATORE
 
Nuovo Modello di Certificazione Unica30-12-2014

in sostituzione del modello CUD
 
Riscaldamento30-12-2014

consigli per risparmiare
 

[1] Accesso[1] ANAGRAFE CONDOMINIALE[1] assemblea[1] autorizzazione[1] BONUS FACCIATE 2020[1] Certificazione unica[1] CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA[1] Cetificazione[1] Condomini truffati; amministratore scappa coi soldi;[3] Condominio[1] edifici[1] fibra ottica[1] immissioni; fumo[1] Infiltrazioni d'acqua[1] Innovazioni[1] Legge di StabilitÃÃÃÃà[1] Obbligo Comunicazione Agenzie delle Entrate[1] Regolamento[1] Ripartizione balconi aggettanti[1] Riscaldamento[1] Ritrutturazione; 36%; 50%; mutuo azzurro; Fondo condominiale[1] savini; grattacielo; conti;[1] SPESE[1] Unica[1] vendita; acquirente; venditore; spese condominiali;

[ Cerca tutte le parole ]
Ripartizione dei balconi aggettanti
sei in home articoli
Balconi aggettanti

Balconi aggettanti


Riparazione dei balconi aggettanti e frontalini: oneri di ripartizione

Cassazione civ., Sez. II, 12 gennaio 2011, n.587

In tema di parti comuni e relativo obbligo di manutenzione vige una disciplina differente per i balconi cosiddetti “aggettanti” e per gli elementi decorativi presenti sugli stessi.

I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e rientrano nella proprieta' esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Non fungono da copertura del piano inferiore in quanto essi, dal punto di vista strutturale sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani, poiche' possono sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante e non avendo, quindi, funzione di copertura del piano sottostante, il balcone aggettante non soddisfa una utilita' comune ai due piani e non svolge neppure una funzione a vantaggio di un condomino diverso dal proprietario del piano.

Detti balconi e le relative solette non svolgendo alcuna funzione di sostegno, ne' di necessaria copertura dell'edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprieta' comune dei proprietari di tali piani e ad essi non puo' applicarsi il disposto dell'articolo 1125 c.c. secondo cui le spese per la ricostruzione e manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

E’ quanto ha ribadito sostanzialmente la Suprema Corte con le sentenze n. 12.01.2011, n.587 e n. 05.01.2011, n. 218 , confermando in tal modo un orientamento ormai consolidato e superando definitivamente la posizione secondo cui, invece, la soletta soggetta al regime di comunione tra proprietario che usa il balcone e proprietario dell’unita' immobiliare sottostante, con applicabilita' dell’articolo 1125 del codice civile quale criterio di ripartizione delle spese ( Cass. n.4821/1983 ; n.283/1987 ).

La Corte di Cassazione ha puntualizzato che seppure volesse riconoscersi alla soletta del balcone una funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, tuttavia, trattandosi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, non puo' parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, ne', quindi, di presunzione di proprieta' comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani ( Cass. n.14576/2004 ).



   


 

www.lozoodivenere.it