Lavori di ristrutturazione edilizia
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SOPPRESSA LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'    

Riferimento normativo Art.7, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. q)

Entrata in vigore: 14 maggio 2011

Per le ristrutturazioni degli immobili residenziali, al fine di accedere alla detrazione Irpef del 36%, non dovrà più essere trasmessa la comunicazione di inizio attività al Centro Operativo di Pescara.

Con la sostituzione della lettera a) del comma 1, del Decreto 18/02/1998, n. 41 è previsto che nella dichiarazione dei redditi occorrerà indicare:

- i dati catastali dell'immobile;

- se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo;

- gli altri dati richiesti ai fini del controllo.

RIDUZIONE DELLA RITENUTA APPLICABILE SUI BONIFICI ESEGUITI PER OTTENERE LE DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55%

Riferimento normativo Art. 23, comma 8

L'articolo 25 del D.L. 31/05/2010 n. 78 aveva introdotto, con decorrenza 1° luglio 2010, l'onere per le banche e le Poste Italiane SpA di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito sui bonifici per il recupero del 36% o 55%.

La nuova disposizione prevede la riduzione della ritenuta dal 10% al 4%.



   


 

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