La videosorveglianza in condominio
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Area Videosorvegliata

Area Videosorvegliata


Il Tribunale di Napoli, Sez. I, con l' ord. 14 dicembre 2010,

 ha sospeso l’esecutività di una delibera condominiale, nella parte riguardante l’installazione di un impianto di videosorveglianza.

Ii condomini, per rispettare i due livelli di liceità della delibera, dovrebbero valutare, in via preventiva, l’adozione di idonee misure di salvaguardia, e, una volta constatata la loro inadeguatezza, statuire in assemblea l’approvazione di un sistema di videosorveglianza, osservando, nella fase attuativa, tramite l’amministratore, tutti gli adempimenti prescritti.
In particolare, nel caso di impianti di videosorveglianza approvati dal condominio, il trattamento delle immagini è lecito solo se proporzionato all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, per esempio, qualora si siano già verificati illeciti, oppure nello stabile siano presenti attività che comportano la custodia di denaro o valori (come quelle che si occupano di recupero crediti o commercio di preziosi); comunque, è necessario che la proporzionalità sia valutata anche in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (si pensi a sistemi di allarme, blindatura dei portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi ecc.).
Quanto alle prescrizioni da rispettare, va rammentato - tra l’altro - che è consentita la sola rilevazione delle immagini e non la registrazione, che è lecita solo in presenza di «concrete ed effettive situazioni di rischio» (infatti, l’eventuale conservazione delle immagini può essere effettuata solo se indispensabile, e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite dal trattamento, di regola, al massimo 24 ore); si prevede, infine, che l’angolo visuale delle apparecchiature di ripresa - nel caso della rilevazione di immagini di aree esterne all’edificio, come quelle perimetrali, adibite a parcheggio o a carico/scarico merci, gli accessi e le uscite di emergenza - debba essere limitato alla zona effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).



   


 

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