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GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE24-02-2020

BONUS FACCIATE DETRAZIONE FISCALE 90%
 
CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA29-05-2018

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 11/E DEL 18 MAGGIO 2018
 
Anagrafe Tributaria Detrazioni 50% - 65%18-05-2018

Invio Dati Agenzia Entrate detrazioni fiscali
 
Ripartizione dei balconi aggettanti09-10-2017

oneri di ripartizione
 
Cablaggio Edifici con Fibra Ottica.09-10-2017

Il punto sulla normativa
 

[1] Accesso[1] ANAGRAFE CONDOMINIALE[1] assemblea[1] autorizzazione[1] BONUS FACCIATE 2020[1] Certificazione unica[1] CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA[1] Cetificazione[1] Condomini truffati; amministratore scappa coi soldi;[3] Condominio[1] edifici[1] fibra ottica[1] immissioni; fumo[1] Infiltrazioni d'acqua[1] Innovazioni[1] Legge di StabilitÃÃÃÃà[1] Obbligo Comunicazione Agenzie delle Entrate[1] Regolamento[1] Ripartizione balconi aggettanti[1] Riscaldamento[1] Ritrutturazione; 36%; 50%; mutuo azzurro; Fondo condominiale[1] savini; grattacielo; conti;[1] SPESE[1] Unica[1] vendita; acquirente; venditore; spese condominiali;

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Ai sensi dell'art. 1118 del Codice civile, "il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni dell'edificio è proporzionato al valore del piano o della porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti". Questo significa che ogni condomino è proprietario delle parti comuni nel loro complesso, proporzionato alla singola proprietà. La misura di questo diritto dipende dal valore millesimale, che è quindi stabilito in misura proporzionale alla proprietà esclusiva del singolo condomino.

I valori millesimali si utilizzano per verificare le maggioranze per la costituzione delle assemblee e per l'approvazione delle delibere. Questi valori devono essere indicati in una apposita tabella allegata al regolamento condominiale. La tabella millesimale, affinchè sia esecutiva, deve essere approvata dal singolo condomino; una volta approvata diventa vincolante per tutti i condomini.

La delibera dell'assemblea che adotta o modifica la tabella millesimale a maggioranza è nulla.

La modifica della tabella millesimale esistente o l'approvazione di una nuova spetta solo all'assemblea e non rientra nei compiti dell'amministratore.

I valori millesimali possono essere modificati, sempre alla unanimità, anche nell'interesse di un solo condomino se tutti i condomini sono d'accordo.

Il codice civile tratta  quanto sopra negli artt. 1118 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126.



   


 

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