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GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE24-02-2020

BONUS FACCIATE DETRAZIONE FISCALE 90%
 
CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA29-05-2018

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 11/E DEL 18 MAGGIO 2018
 
Anagrafe Tributaria Detrazioni 50% - 65%18-05-2018

Invio Dati Agenzia Entrate detrazioni fiscali
 
Ripartizione dei balconi aggettanti09-10-2017

oneri di ripartizione
 
Cablaggio Edifici con Fibra Ottica.09-10-2017

Il punto sulla normativa
 

[1] Accesso[1] ANAGRAFE CONDOMINIALE[1] assemblea[1] autorizzazione[1] BONUS FACCIATE 2020[1] Certificazione unica[1] CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA[1] Cetificazione[1] Condomini truffati; amministratore scappa coi soldi;[3] Condominio[1] edifici[1] fibra ottica[1] immissioni; fumo[1] Infiltrazioni d'acqua[1] Innovazioni[1] Legge di StabilitÃÃÃÃà[1] Obbligo Comunicazione Agenzie delle Entrate[1] Regolamento[1] Ripartizione balconi aggettanti[1] Riscaldamento[1] Ritrutturazione; 36%; 50%; mutuo azzurro; Fondo condominiale[1] savini; grattacielo; conti;[1] SPESE[1] Unica[1] vendita; acquirente; venditore; spese condominiali;

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Assemblea (seconda parte)
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Maggioranze

L'art. 1136 c.c. prescrive le maggioranze per la validità delle deliberazioni assembleari, distinguendo la maggioranza numerica dalla maggioranza di valore.

- solitamente, nell'assemblea in I convocazion sono valide le delibere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio;

- le delibere di prima o seconda convocazione che riguardano la nomina o la revoca dell'amministratore, o riparazioni straordinarie di notevole entità, devono venire prese con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;

- delibere che hanno per oggetto innovazioni, devono essere approvate, in prima convocazione o in seconda convocazione, con la maggioranza dei partecipanti e 2/3 del valore dell'edificio. (art. 1120 c.c.).

- delibere di assemblee in seconda convocazione su altre mateie, sono valide con i voti che rappresentano 1/3 dei condomini ( e non dei partecipanti all'assemblea) ed almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Possono verificarsi casi in cui è necessaria l'unanimità nella deliberazione:

1) vendita della cosa comune;

2) modifica criteri ripartizioni spese;

3) affitto di parti comuni con durata oltre i 9 anni.

Annullabilità e nullità

Le delibere assembleari prese in osservanza delle norme di Legge sono vincolanti per tutti i condomini, anche per quelli assenti o contrari.

Una delibera è annullabile quando:

1) l'ordine del giorno è incompleto;

2) l'avviso di convocazione non è stato inviato entro i termini;

3) quando è inquinata da errori formali.

Il termine entro il quale una delibera è impugnabile è di 30 giorni.

Una delibera è nulla:

a) se non è stata assunta in assemblea;

b) se contiene un illecito;

c) se anche un solo condomino non è stato convocato;

d) se vengono approvati lavori su proprietà esclusive senza il consenso del proprietario;

e) se modifica le tabelle millesimali a maggioranza;

f) se non viene inserita a verbale una richiesta specifica di un condomino.



   


 

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